PIUS
EPISCOPUS
SERVUS
SERVORUM DEI
I. Fin
dal tempo della Nostra elevazione al sommo vertice dell'Apostolato, abbiamo
rivolto l'animo, i pensieri e tutte le Nostre forze alle cose riguardanti il Culto
della Chiesa, per conservarlo puro, e, a tal fine, ci siamo adoperati con tutto
lo zelo possibile a preparare e, con l'aiuto di Dio, mandare ad effetto i
provvedimenti opportuni. E poiché, tra gli altri Decreti del sacro Concilio di
Trento, ci incombeva di eseguire quelli di curare l'edizione emendata dei Libri
Santi, del Messale, del Breviario e del Catechismo, avendo già, con
l'approvazione divina, pubblicato il Catechismo, destinato all'istruzione del
popolo, e corretto il Breviario, perché siano rese a Dio le lodi dovutegli,
ormai era assolutamente necessario che pensassimo quanto prima a ciò che
restava ancora da fare in questa materia, cioè pubblicare il Messale, e in tal
modo che rispondesse al Breviario: cosa opportuna e conveniente, poiché come
nella Chiesa di Dio uno solo è il modo di salmodiare, così sommamente
conviene che uno solo sia il rito per celebrare la Messa.
II. Per
la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare questa difficile incombenza a
uomini di eletta dottrina. E questi, infatti, dopo aver diligentemente
collazionato tutti i codici raccomandabili per la loro castigatezza ed
integrità - quelli vetusti della Nostra Biblioteca Vaticana e altri ricercati
da ogni luogo - e avendo inoltre consultato gli scritti di antichi e provati
autori, che ci hanno lasciato memorie sul sacro ordinamento dei medesimi riti,
hanno infine restituito il Messale stesso nella sua antica forma secondo la
norma e il rito dei santi Padri.
III. Pertanto,
dopo matura considerazione, abbiamo ordinato che questo Messale, già
così riveduto e corretto, venisse quanto prima stampato a Roma, e,
stampato che fosse, pubblicato, affinché da una tale intrapresa e da un tale
lavoro tutti ne ricavino frutto: naturalmente, perché i sacerdoti comprendano
di quali preghiere, di qui innanzi, dovranno servirsi nella celebrazione della
Messa, quali riti e cerimonie osservare.
IV. Perciò,
affinché tutti e dovunque adottino e osservino le tradizioni della santa Chiesa
Romana, Madre e Maestra delle altre Chiese, ordiniamo che nelle chiese di tutte
le Provincie dell'orbe Cristiano - nelle Patriarcali,
Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali del clero secolare, come in quelle dei
Regolari di qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e femminile, nonché in
quelle degli Ordini militari, nelle private o cappelle - dove a norma
di diritto o per consuetudine si celebra secondo il rito della Chiesa Romana,
in avvenire e senza limiti di tempo, la Messa, sia quella Conventuale cantata
presente il coro, sia quella semplicemente letta a bassa voce, non potrà essere
cantata o recitata in altro modo da quello prescritto dall'ordinamento del
Messale da Noi pubblicato; e ciò, anche se le summenzionate Chiese, comunque
esenti, usufruissero di uno speciale indulto della Sede Apostolica, di una
legittima consuetudine, di un privilegio fondato su dichiarazione giurata e
confermato dall'Autorità Apostolica, e di qualsivoglia altra facoltà.
V. Non
intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del loro ordinamento quelle tra le
summenzionate Chiese che, o dal tempo della loro istituzione, approvata dalla
Sede Apostolica, o in forza di una consuetudine, possono dimostrare un proprio
rito ininterrottamente osservato per oltre duecento anni. Tuttavia, se anche
queste Chiese preferissero far uso del Messale che abbiamo ora pubblicato, Noi
permettiamo che esse possano celebrare le Messe secondo il suo ordinamento alla
sola condizione che si ottenga il consenso del Vescovo o dell'Ordinario, e di
tutto il Capitolo.
VI. Invece,
mentre con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, priviamo
tutte le summenzionate Chiese dell'uso dei loro Messali, che ripudiamo in modo
totale e assoluto, stabiliamo e comandiamo, sotto pena della Nostra
indignazione, che a questo Nostro Messale, recentemente pubblicato, nulla mai
possa venir aggiunto, detratto, cambiato. Dunque, ordiniamo a tutti e singoli i
Patriarchi e Amministratori delle suddette Chiese, e a tutti gli ecclesiastici,
rivestiti di qualsiasi dignità, grado e preminenza, non esclusi i Cardinali di
Santa Romana Chiesa, facendone loro severo obbligo in virtù di santa
obbedienza, che, in avvenire abbandonino del tutto e completamente rigettino
tutti gli altri ordinamenti e riti, senza alcuna eccezione, contenuti negli
altri Messali, per quanto antichi essi siano e finora soliti ad essere usati, e
cantino e leggano la Messa secondo il rito, la forma e la norma, che Noi
abbiamo prescritto nel presente Messale; e, pertanto, non abbiano l'audacia di
aggiungere altre cerimonie o recitare altre preghiere che quelle contenute in
questo Messale.
VII. Anzi,
in virtù dell'Autorità Apostolica, Noi concediamo, a tutti i sacerdoti, a
tenore della presente, l'Indulto perpetuo di poter seguire, in modo generale,
in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di coscienza o pericolo di incorrere
in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso Messale, di cui dunque
avranno la piena facoltà di servirsi liberamente e lecitamente: così che
Prelati, Amministratori, Canonici, Cappellani e tutti gli altri Sacerdoti
secolari, qualunque sia il loro grado, o i Regolari, a qualunque Ordine
appartengano, non siano tenuti a celebrare la Messa in maniera differente da
quella che Noi abbiamo prescritta, né, d'altra parte, possano venir costretti e
spinti da alcuno a cambiare questo Messale.
VIII. Similmente
decretiamo e dichiariamo che le presenti Lettere in nessun tempo potranno venir
revocate o diminuite, ma sempre stabili e valide dovranno perseverare nel loro
vigore. E ciò, non ostanti: precedenti costituzioni e decreti Apostolici;
costituzioni e decreti, tanto generali che particolari, pubblicati in Concilii
sia Provinciali che Sinodali; qualunque statuto e consuetudine in contrario,
nonché l'uso delle predette Chiese, fosse pur sostenuto da prescrizione
lunghissima e immemorabile, ma non superiore ai duecento anni.
IX. Inoltre,
vogliamo e, con la medesima Autorità, decretiamo che, avvenuta la promulgazione
della presente Costituzione, e seguita l'edizione di questo Messale, tutti
siano tenuti a conformarvisi nella celebrazione della Messa cantata e letta: i
Sacerdoti della Curia Romana, dopo un mese; quelli che sono di qua dei monti,
dopo tre mesi; quelli che sono di là dei monti, dopo sei mesi o appena sarà
loro proposto in vendita.
X. Affinché
poi questo Messale sia ovunque in tutta la terra preservato incorrotto e
intatto da mende ed errori, ingiungiamo a tutti gli stampatori di non osare o
presumere di stamparlo, metterlo in vendita o riceverlo in deposito, senza la
Nostra autorizzazione o la speciale licenza del Commissario Apostolico, che Noi
nomineremo espressamente nei diversi luoghi a questo scopo: cioè, se prima
detto Commissario non avrà fatta all'editore piena fede che l'esemplare, che
deve servire di norma per imprimere gli altri, è stato collazionato con il
Messale stampato in Roma secondo la grande edizione, e che gli è conforme e in
nulla ne discorda; sotto pena, in caso contrario, della perdita dei libri e
dell'ammenda di duecento ducati d'oro da devolversi ipso facto alla Camera
Apostolica, per gli editori che sono nel Nostro territorio e in quello
direttamente o indirettamente soggetto a Santa Romana Chiesa: della scomunica
“latæ sententiæ” e di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli che risiedono in
qualsiasi altra parte della terra.
XII. Nessuno
dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario ardimento di violare e
trasgredire questo Nostro documento: facoltà, statuto, ordinamento, mandato,
precetto, concessione, indulto, dichiarazione, volontà, decreto e inibizione.
Che se qualcuno avrà l'audacia di attentarvi, sappia che incorrerà
nell'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.
Dato
a Roma, presso San Pietro, il giorno quattordici di luglio dell'anno
millecinquecentosettanta, quinto del nostro pontificato.
Il 19 luglio successivo, la Costituzione sarà affissa, come era uso allora, alle porte della Basilica di San Pietro e della Cancelleria Apostolica e in Campo dei Fiori.
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