Il
23 gennaio si commemora per tradizione il Castissimo Sposalizio della beata
Vergine Maria con san Giuseppe. Vogliamo dunque proporre ai lettori il decreto
e i canoni sul Sacramento del Matrimonio, che fu emanato nello Spirito Santo
dai Padri del Concilio Tridentino nella Sessione XXIV dell’11 novembre 1563.
DOTTRINA
SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Il
vincolo del matrimonio fu dichiarato solennemente perpetuo e indissolubile dal
primo padre del genere umano quando disse, sotto
l’ispirazione dello Spirito Santo: «Questo, ora, è osso delle mie ossa e carne
della mia carne. Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla
propria moglie: e saranno due in una sola carne» (Gen II, 23-24). Che questo
vincolo dovesse unire e congiungere due persone soltanto, Cristo Signore lo
insegnò più apertamente, quando, riferendo quelle ultime parole come pronunciate
da Dio, disse: «Quindi, ormai non sono più due, ma una sola carne» e
immediatamente confermò la stabilità di quel vincolo, affermata da Adamo tanto
tempo prima, con queste parole: «L’uomo, quindi, non separi quello che Dio ha
congiunto» (Mt XIX, 6; Mc X, 8-9). Lo stesso Cristo, autore e
perfezionatore dei santi Sacramenti, con la sua passione ci ha meritato la
grazia, che perfezionasse quell’amore naturale, ne confermasse l’indissolubile
unità e santificasse gli sposi. Cosa che Paolo apostolo accenna, quando
dice: «Uomini, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa ed ha
sacrificato se stesso per Essa» (Ef V, 25). E poco dopo soggiunge: «Grande è
questo Sacramento. Io dico in Cristo e nella Chiesa» (Ef V, 32). Poiché,
quindi, il matrimonio nella legge evangelica è superiore per la grazia di
Cristo agli antichi matrimoni, giustamente i nostri santi Padri, i Concili e la
Tradizione della Chiesa universale hanno sempre insegnato che si dovesse
annoverare tra i Sacramenti della nuova Legge. Insanendo contro di
essa, uomini empi di questo secolo non solo si sono formati un’opinione falsa
di questo venerabile sacramento, ma secondo il proprio costume, col pretesto
del vangelo hanno introdotto la libertà della carne e con la bocca e con gli
scritti hanno affermato molte cose aliene dal senso della Chiesa Cattolica e
dalla Tradizione approvata dai tempi degli Apostoli, non senza grande danno dei
fedeli cristiani. Perciò il santo e universale Sinodo, volendo opporsi alla
loro temerità, ha determinato di sterminare le eresie e gli errori più notevoli
di questi scismatici e di stabilire contro gli stessi eretici ed i loro errori
i seguenti anatematismi.
CANONI
SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1. Se
qualcuno dirà che il Matrimonio non è in senso vero e proprio uno dei sette
Sacramenti della Legge evangelica, istituito da Cristo, ma che è stato
inventato dagli uomini nella Chiesa, e non conferisce la grazia, sia anatema.
2. Chi
dirà che è lecito ai cristiani avere nello stesso tempo più mogli e che ciò non
è proibito da alcuna legge divina, sia anatema.
3. Se
qualcuno dirà che solo i gradi di consanguineità e di affinità enumerati nel
Levitico (Cfr. Lv XVIII, 6-18) possono impedire di contrarre il matrimonio e
possono sciogliere uno già contratto e che la Chiesa non può dispensare da
qualcuno di essi o costituirne in numero maggiore che lo impediscano e lo
sciolgano, sia anatema.
4. Se
qualcuno dirà che la Chiesa non poteva stabilire degli impedimenti dirimenti il
matrimonio, o che stabilendoli ha errato, sia anatema.
5. Se
qualcuno dirà che per motivo di eresia o a causa di una convivenza molesta o
per l’assenza esagerata dal coniuge si possa sciogliere il vincolo
matrimoniale, sia anatema.
6. Se
qualcuno dirà che il matrimonio rato e non consumato non venga sciolto con la
professione solenne di uno dei coniugi, sia anatema.
7. Se
qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna che secondo
la dottrina evangelica ed apostolica non si può sciogliere il vincolo del
matrimonio per l’adulterio di uno dei coniugi, e che l’uno e l’altro (perfino
l’innocente, che non ha dato motivo all’adulterio) non possono, mentre vive
l’altro coniuge, contrarre un altro matrimonio, e che, quindi, commette
adulterio colui che, lasciata l’adultera, ne sposi un’altra, e colei che,
scacciato l’adultero, si sposi con un altro, sia anatema.
8. Se
qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia quando, per vari motivi, stabilisce che si
può fare la separazione dalla coabitazione tra i coniugi, a tempo determinato o
indeterminato, sia anatema.
9. Se
qualcuno dirà che i chierici costituiti negli ordini sacri o i religiosi che
hanno emesso solennemente il voto di castità, possono contrarre matrimonio, e
che questo, una volta contratto, sia valido, non ostante la legge ecclesiastica
o il voto, e che sostenere l’opposto non sia altro che condannare il matrimonio;
e che tutti quelli che sentono di non avere il dono della castità (anche sé ne
hanno fatto il voto) possono contrarre matrimonio, sia anatema. Dio, infatti,
non nega questo dono a chi lo prega con retta intenzione e non permette che noi
siamo tentati al di sopra di quello che possiamo (Cfr. 1Cor X, 13).
10. Se
qualcuno dirà che lo stato coniugale è da preferirsi alla verginità o al
celibato e che non è cosa migliore e più beata rimanere nella verginità e nel
celibato, che unirsi in matrimonio, sia anatema.
11. Se
qualcuno dirà che la proibizione della solennità delle nozze in alcuni periodi
dell’anno è una superstizione tirannica, che ha avuto origine dalla
superstizione dei pagani o condannerà le benedizioni e le altre cerimonie, di
cui la chiesa fa uso in esse, sia anatema.
12. Se
qualcuno dirà che le cause matrimoniali non sono di competenza dei giudici
ecclesiastici, sia anatema.
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